Art. 5.
(Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali:

          a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle vestigia di cui all'articolo 1, comma 3;

          b) cura un programma di tutela e di valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché degli archivi privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo, fra l'altro, il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

          c) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato.

      2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un comitato tecnico-scientifico speciale, di seguito denominato «comitato», con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli

 

Pag. 11

affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione dell'articolo 1.
      3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del comitato stesso.
      4. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi previsti dall'articolo 1 della presente legge è obbligatoria in caso di luoghi o di vestigia assoggettati alla tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice». Restano comunque ferme le facoltà di cui all'articolo 28, comma 2, e all'articolo 150 del medesimo codice, e successive modificazioni, e le competenze in materia di tutela paesistica stabilite dalla legislazione vigente.